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La legge europea 2014 modifica il Testo Unico di Sicurezza

25/08/2015

Il 18 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge europea 2014 (L. n. 115/2015). Le modifiche in materia di sicurezza sono contenute in due soli articoli, agli artt. 16 e 17: il primo apporta modifica al Testo unico di Sicurezza (di seguito TUS) in materia di cantieri temporanei e mobili. L'articolo 17 invece, corregge il D.Lgs. 108/2005 ai fini della corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo.

Cantieri temporanei e mobili: modifiche al Testo unico di Sicurezza
L'articolo 16 cerca di porre rimedio all'infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche si appuntano sulla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/2008, che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.
La Legge europea 2014 sostituisce la lettera g-bis) che ora recita:
"Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X."
Precedentemente la lettera g-bis) così recitava:
"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI" a seguito della modifica apportata dal Decreto del Fare (DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013).

Attuazione Direttiva sul Lavoro marittimo
La Legge europea 2014 modifica il D.Lgs. 108/2005 (che dà Attuazione della Direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare) aggiornando la nozione di "armatore" (lett e) comma 1 articolo 2 del decreto). Inoltre, la Legge 115/2015 inserisce l'articolo 5 bis al D.Lgs. 108/2005 prevedendo una previsione sui "Lavori vietati ai minori": entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge (a partire dal 15 agosto 2015) è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale per individuare i lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto e quelli vietati agli stessi. Infine, la Legge 115/2015 inserisce l'articolo 38 bis e le sanzioni per chi adibisce i minori ai lavori vietati: prevista sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.